Skip to main content

Cosa giudicata civile - limiti del giudicato - soggettivi (limiti rispetto a terzi) – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 3643 del 14/02/2013

Aventi causa delle parti - Estensione dell'efficacia del giudicato - Sussistenza - Deroga in relazione al regime della trascrizione per il caso di azioni a difesa della proprietà - Esclusione - Fondamento.

In forza dell'art. 2909 cod. civ., l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato anche nei confronti dei successivi aventi causa delle parti, senza che tale principio trovi deroga, in relazione al regime della trascrizione, per il caso di azioni a difesa della proprietà (quale, nella specie, quella volta ad ottenere l'osservanza del limite legale della stessa stabilito dall'art. 913 cod. civ.), atteso che, in tale ipotesi, non è operante né l'onere della trascrizione della sentenza ex art. 2643 n. 14 cod. civ., riguardante la diversa situazione delle pronunce che operino la costituzione, il trasferimento o la modificazione di diritti su immobili, né l'onere della trascrizione della domanda, ai sensi degli artt. 111, quarto comma, cod. proc. civ. e 2653 cod. civ., previsto al diverso fine dell'opponibilità della sentenza nei confronti di chi succeda a titolo particolare nel diritto controverso nel corso del processo, e quindi prima della formazione del giudicato.

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 3643 del 14/02/2013