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Proscioglimento definitivo nel giudizio di responsabilità contabile – Cass. n. 26895/2022

Corte dei conti - attribuzioni - giurisdizionali - contenzioso contabile - giudizi di responsabilita' - Proscioglimento definitivo nel giudizio di responsabilità contabile - Obbligo per l'amministrazione di rimborsare all'assessore le spese di giudizio ex art. 1720, comma 2, c.c. - Esclusione - Fondamento.

 

Il diritto al rimborso delle spese legali relative a giudizi di responsabilità civile, penale o amministrativa a carico di dipendenti di amministrazioni statali o di enti locali, per fatti connessi all'espletamento del servizio o comunque all'assolvimento di obblighi istituzionali, conclusi con l'accertamento dell'esclusione della loro responsabilità, non compete all'assessore comunale, non essendo configurabile tra quest'ultimo e l'ente un rapporto di lavoro dipendente, bensì un rapporto avente natura onoraria, né potendo trovare applicazione la disciplina privatistica in tema di mandato, stante la sua incompatibilità con la funzione pubblica rivestita, improntata ad autonomia e responsabilità anche politico-istituzionale.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 26895 del 13/09/2022 (Rv. 665636 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1720

 

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Cassazione

26895

2022