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Definizione dell'ultimo dei rimedi intentati con estinzione dell'obbligazione – Cass. n. 33764/2022

Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali - processo equo - termine ragionevole - Equa riparazione - Creditore insoddisfatto - Ricorso, in via concorrenziale, ai rimedi del giudizio di esecuzione e di quello di ottemperanza - Conseguenze - Termine ex art. 4 l. n. 89 del 2001 - "Dies a quo" - Definizione dell'ultimo dei rimedi intentati con estinzione dell'obbligazione - Rilevanza.

 

In tema di equa riparazione, qualora il creditore insoddisfatto si sia avvalso in via concorrenziale, in contemporanea ovvero in successione cronologica, del rimedio del giudizio di esecuzione e del giudizio di ottemperanza al fine di ottenere l'effettivo soddisfacimento della propria pretesa, il termine di decadenza per proporre la domanda ex art. 4 della l. n. 89 del 2001 decorre dalla definizione positiva, con l'effettiva estinzione dell'obbligazione azionata, dell'ultimo dei rimedi intentati.

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 33764 del 16/11/2022 (Rv. 666313 - 01)

 

Corte

Cassazione

33764

2022