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Irragionevole durata della procedura fallimentare – Cass. n. 17384/2022

Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali - processo equo - termine ragionevole - Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - organi preposti al fallimento - giudice delegato - provvedimenti - reclami - Irragionevole durata della procedura fallimentare iniziati prima delle novelle del 2006 e del 2007 - Domanda di indennizzo - Termine di decadenza - Definitività del decreto di chiusura non comunicato - Individuazione - Un anno dal deposito - Fondamento.

 

Al fine di valutare il rispetto del termine di decadenza per la proposizione della domanda di indennizzo ex l. n. 89 del 2001 per irragionevole durata di una procedura fallimentare iniziata prima delle modifiche normative introdotte con d.lgs. n. 5 del 2006 e con d.lgs. n. 169 del 2007, il decreto di chiusura non comunicato alle parti diventa definitivo decorso il termine lungo di un anno dal suo deposito, senza che lo svolgimento della fase di chiusura dopo l'entrata in vigore della legge n. 69 del 2009 consenta di applicare il più breve termine di sei mesi, in quanto tale fase non è un procedimento autonomo occasionato dal fallimento, ma solo un subprocedimento nell'ambito della procedura fallimentare, con la conseguenza che, per stabilire se per il reclamo del decreto di chiusura non comunicato debba applicarsi il termine lungo di un anno o quello di sei mesi dal deposito, occorre verificare il tempo in cui sia stata aperta la procedura fallimentare rispetto all'entrata in vigore della disciplina di diritto intertemporale recata dalla legge n. 69 del 2009.

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 17384 del 30/05/2022 (Rv. 664890 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_327

 

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Cassazione

17384

2022