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Pluralità di processi esecutivi – Cass. n. 17521/2022

Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali - processo equo - termine ragionevole - Pluralità di processi esecutivi - Cumulabilità dei relativi tempi di svolgimento ai fini del computo della ragionevole durata - Condizioni.

 

L’unicità del titolo esecutivo azionato dal creditore non è elemento sufficiente per considerare unitariamente, ai fini del computo del termine di durata ragionevole del processo, due procedimenti esecutivi avviati in successione, qualora questi siano stati preceduti dalla notifica di distinti atti di precetto, abbiano avuto ad oggetto pretese distintamente articolate e siano stati separatamente promossi ad una considerevole distanza di tempo l’uno dall'altro.

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 17521 del 31/05/2022 (Rv. 664892 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_474

 

Corte

Cassazione

17521

2022