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Procedimento di correzione di errore materiale – Cass. n. 38473/2021

Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali - processo equo - termine ragionevole - in genere - Procedimento di correzione di errore materiale - Rilevanza ai fini della durata ragionevole del processo - Sussistenza - Individuazione del momento di decorrenza del termine per la proposizione del ricorso ex l. n. 89 del 2001 - Irrilevanza - Conseguenze.

 

In tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo, il procedimento di correzione dell'errore materiale, proponibile senza limiti di tempo, rileva ai fini della valutazione del superamento del termine previsto dalla legge, ma non ai fini dell'individuazione del "dies a quo" del termine perentorio di sei mesi per la proposizione del ricorso ex art. 3 della l. n. 89 del 2001, il quale, pure in pendenza di un procedimento di correzione dell'errore materiale, decorre dal momento della definizione del giudizio presupposto.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 38473 del 06/12/2021 (Rv. 663255 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_287

 

Corte

Cassazione

38473

2021