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 Pregiudizio da irragionevole durata del processo – Cass. n. 17684/2021

Convenzione europea dei diritti dell'uomo e della libertà fondamentali - processo equo - termine ragionevole - Pregiudizio da irragionevole durata del processo - Sussistenza - Accertamento del giudice di merito - Conseguenze - Limiti al sindacato di legittimità.

 

L'accertamento della sussistenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo costituisce apprezzamento di fatto spettante al giudice di merito, sindacabile in sede di legittimità soltanto per omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, che sia stato oggetto di discussione tra le parti, ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., riformato dal d.l. n. 83 del 2012 ovvero, altrimenti, nei casi di "mancanza assoluta di motivi", di "motivazione apparente", di "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e di "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile".

Corte Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 17684 del 21/06/2021 (Rv. 661664 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_360

 

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