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Processo equo - termine ragionevole – Cass. 14521/2019

Determinazione dell'equo indennizzo - Applicazione dei valori e dei parametri fissati dall'art. 2 bis l. n. 89 del 2001, come modificata da l. n. 208 del 2015 - Valutazione in fatto.

In tema di equa riparazione per violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, il giudice deve fare riferimento, da un lato, ai valori minimi e massimi indicati dall'art.2-bis comma 1 della legge n. 89 del 2001 - nel testo novellato dalla legge n. 208 del 2015, applicabile "ratione temporis" ai ricorsi depositati a decorrere dal 1 gennaio 2016 -, e dall'altro ai parametri elencati al comma 2 del medesimo art. 2-bis, tra i quali rientra anche l'apprezzamento dell'esito del giudizio nel cui ambito il ritardo si è maturato, avendo il giudice altresì la facoltà di applicare "nel caso di integrale rigetto delle domande della parte ricorrente" la specifica decurtazione di un terzo prevista dall'art. 2-bis comma 1-ter della normativa in esame.

È precluso alla Corte di cassazione sindacare la concreta determinazione del "quantum" dell'indennizzo operata dal giudice di merito, trattandosi di valutazione di fatto, ovvero l'applicazione della riduzione di cui al richiamato art.2-bis comma 1-ter, in quanto esplicazione di potere discrezionale il cui esercizio è rimesso al predetto giudice di merito.

Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 14521 del 28/05/2019 (Rv. 654081 - 01)