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Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali - processo equo - termine ragionevole - Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza interlocutoria n. 26221 del 03/11/2017

Equa riparazione per irragionevole durata del processo amministrativo - Processo presupposto pendente alla data del 16 settembre 2010 - Condizione di proponibilità - Deposito dell’istanza di prelievo - Questione di costituzionalità – Rilevanza e non manifesta infondatezza.

In tema di irragionevole durata del processo amministrativo, è rilevante e non manifestamente infondata, e va pertanto rimessa alla Corte Costituzionale, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 54, comma 2, del d. l. n. 112 del 2008, conv. con modif. dalla l. n. 133 del 2008, come modificato dall'art. 3, comma 23, dell'all. 4 al d.lgs. n. 104 del 2010 e dall’art. 1, comma 3, lett. a), n. 6), del d.lgs. n. 195 del 2011, per contrasto con l’art. 117, comma 1, Cost. in relazione agli artt. 6 e 46 della CEDU, nella parte in cui, relativamente ai giudizi pendenti alla data del 16 settembre 2010 e per la loro intera durata, subordina la proponibilità della domanda di equa riparazione alla previa presentazione dell'istanza di prelievo.

Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza interlocutoria n. 26221 del 03/11/2017