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Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali - processo equo - termine ragionevole Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Sentenza n. 89 del 07/01/2016

Irragionevole durata del processo esecutivo - Debitore esecutato rimasto inattivo - Diritto all'indennizzo - Esclusione - Fondamento.

Il debitore esecutato rimasto inattivo non ha diritto ad alcun indennizzo per l'irragionevole durata del processo esecutivo che è preordinato all'esclusivo interesse del creditore, sicché egli - a differenza del contumace nell'ambito di un processo dichiarativo - è soggetto al potere coattivo del creditore, recuperando solo nelle eventuali fasi d'opposizione ex artt. 615 e 617 c.p.c., la cui funzione è diretta a stabilire un separato ambito di cognizione, la pienezza della posizione di parte, con possibilità di svolgere contraddittorio e difesa tecnica.

Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Sentenza n. 89 del 07/01/2016