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Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali - processo equo - termine ragionevole - Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n.585 del 14/01/2014

Equa riparazione per durata non ragionevole del processo - Aventi diritto - Parte rimasta contumace nel giudizio presupposto - Inclusione - Fondamento - Rilevanza della contumacia quale comportamento valutabile ex art. 2, secondo comma, legge n. 89 del 2001 - Sussistenza.

In tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo, hanno diritto all'indennizzo tutte le parti coinvolte nel procedimento giurisdizionale, ivi compresa la parte rimasta contumace, nei cui confronti - non assumendo rilievo né l'esito della causa, né le ragioni della scelta di non costituirsi - la decisione è comunque destinata ad esplicare i suoi effetti e a cagionare, nel caso di ritardo eccessivo nella definizione del giudizio, un disagio psicologico, fermo restando che la contumacia costituisce comportamento idoneo ad influire - implicando od escludendo specifiche attività processuali - sui tempi del procedimento e, pertanto, è valutabile agli effetti dell'art. 2, comma 2, della legge 24 marzo 2001, n. 89.

Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n.585 del 14/01/2014