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CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - PROCESSO CIVILE – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 16821 del 19/07/2010

Procedimento camerale di equa riparazione - Mancata comparizione delle parti - Conseguenze - Improcedibilità - Esclusione - Fondamento.

In tema di procedimento camerale per equa riparazione ai sensi della legge n.89 del 2001, la mancata comparizione delle parti non può essere considerata, in assenza di un'indicazione in tal senso da parte dell'art. 737 cod. proc. civ., una tacita rinunzia al ricorso e non consente, quindi, la declaratoria d'improcedibilità. Una sanzione di tal tipo cagionerebbe, infatti, conseguenze ben più rigorose di quelle previste per l'appellante nel procedimento di cognizione, in ordine al quale, ai sensi dell'art. 348, secondo comma, cod.proc.civ., l'improcedibilità viene dichiarata quando l'appellante ometta di comparire non solo alla prima udienza, ma pure a quella successiva fissata dal giudice.

Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 16821 del 19/07/2010