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Contratti in genere - requisiti (elementi del contratto) Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 21128 del 19/07/2023 (Rv. 668480 - 01)

Accordo delle parti - condizioni generali di contratto - necessità di specifica approvazione scritta - clausole vessatorie od onerose - Clausola di aumento del prezzo ex art. 33, comma 2, lett. o), del d.lgs. n. 206 del 2005 - Elemento dell'incremento eccessivo del prezzo - Incidenza sulla causa del contratto o sull'equilibrio sinallagmatico delle prestazioni - Esclusione - Natura - Presupposto di legittimazione dell'azione di recesso - Configurabilità - Accertamento del giudice sulla portata dell'eccessività del prezzo - Condizioni e limiti.

In tema di applicabilità della norma di cui all'art. 33, comma 2, lett. o), c.cons, l'incremento eccessivo e non giustificato del prezzo rispetto a quello iniziale, in quanto non suppone necessariamente che, nell'economia complessiva del rapporto, ne risulti per forza alterato l'aspetto funzionale dell'adeguatezza delle rispettive prestazioni, non incide sulla causa del contratto e non determina lo squilibrio tra le rispettive prestazioni ma assume la diversa qualificazione di presupposto di legittimazione dell'azione di recesso, per cui gli aumenti del prezzo, autorizzati ad iniziativa unilaterale del professionista, possono essere praticati "ad libitum" sino alla soglia dell'eccesso, la quale, se non è stata definita in anticipo dalle parti, deve essere verificata dal giudice in sede di contestazione dell'efficacia della clausola.

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 21128 del 19/07/2023 (Rv. 668480 - 01)