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Azione di simulazione – Cass. n. 19149/2022

Contratti in genere - simulazione (nozione) - effetti - in genere - Azione di simulazione - Art. 1415, comma 2, c.c. - Presupposti - "Legitimatio ad causam" - Fattispecie.

 

L'art. 1415, comma 2, c.c., legittimando i terzi a far valere la simulazione del contratto rispetto alle parti quando essa pregiudichi i loro diritti, non consente di ravvisare un interesse indistinto e generalizzato di qualsiasi terzo ad ottenere il ripristino della situazione reale, essendo, per converso, la relativa legittimazione indissolubilmente legata al pregiudizio di un diritto conseguente alla simulazione; pertanto, non tutti i terzi, solo perché in rapporto con i simulanti, possono richiedere l'accertamento della simulazione, dovendosi invece riconoscere il relativo potere di azione o di eccezione soltanto a coloro la cui posizione giuridica risulti negativamente incisa dall'apparenza dell'atto. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto il genitore naturale non legittimato a far accertare la simulazione della separazione consensuale dell'altro genitore con il proprio coniuge, non avendo dedotto e provato la negativa incidenza dell'accordo apparente sul mantenimento del figlio nato fuori dal matrimonio e la sussistenza di un proprio pregiudizio almeno potenziale).

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 19149 del 14/06/2022 (Rv. 665320 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1415, Cod_Proc_Civ_art_081

 

Corte

Cassazione

19149

2022