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Necessità di specifica approvazione scritta – Cass. n. 2666/2022

Contratti in genere - requisiti (elementi del contratto) - accordo delle parti - condizioni generali di contratto - necessità di specifica approvazione scritta - clausola compromissoria - Condizioni generali di contratto - Necessità di specifica approvazione scritta - Clausola compromissoria - Documento contrattuale sottoscritto dal solo convenuto - Mancanza della sottoscrizione dell'attore - Produzione in giudizio da parte dell'attore - Sanatoria - Estensione alla mancanza della sottoscrizione della predetta clausola – Esclusione - Conseguenza - Eccezione di incompetenza per compromesso in arbitri - Improponibilità.

 

La produzione in giudizio da parte dell'attore di un documento contrattuale sottoscritto solo dal convenuto, per invocarne l'esecuzione, vale a sanare la mancanza della sottoscrizione di esso attore, in quanto integra un’inequivoca manifestazione di volontà di avvalersi del negozio documentato dalla scrittura incompleta, ma non può surrogare, in ipotesi di contratto per adesione, la mancanza del requisito della specifica approvazione per iscritto, necessario all'efficacia di clausole vessatorie od onerose (art. 1341, comma 2, c. c.), e, pertanto, non può consentire al convenuto di fondare un'eccezione d'incompetenza, per compromesso in arbitri, sulla clausola compromissoria contenuta nel documento stesso, ma non specificamente sottoscritta.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 2666 del 28/01/2022 (Rv. 663866 - 02)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1341, Cod_Proc_Civ_art_808

 

Corte

Cassazione

2666

2022