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Requisito della forma scritta del contratto-quadro – Cass. n. 1250/2022

Contratti in genere - requisiti (elementi del contratto) - forma - scritta - In genere - Contratti di borsa - Intermediazione finanziaria - Contratto-quadro stipulato nella vigenza della l. n. 1 del 1991 - Requisito della forma scritta - Portata - Conseguenze.

 

In tema d'intermediazione finanziaria, il requisito della forma scritta del contratto-quadro, previsto dall'art. 6, lett. c), della l. n. 1 del 1991 (ratione temporis applicabile), va inteso in senso non strutturale ma funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione dell'investitore assunta dalla norma, sicché tale requisito deve ritenersi rispettato, a pena di nullità (c.d. di protezione), ancorché non prevista espressamente, ove il contratto sia redatto per iscritto ed è sufficiente che vi sia la sottoscrizione del cliente e non anche quella dell'intermediario, il cui consenso ben può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 1250 del 17/01/2022 (Rv. 663622 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1325

 

Corte

Cassazione

1250

2022