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Obbligo di pagamento dell'indennità – Cass. n. 24478/2021

Contratti in genere - contratto ad esecuzione periodica o continuata o differita - Rapporto di agenzia - Parità del termine - Mancato preavviso - Obbligo di pagamento dell'indennità - Pattuizione a carico di una sola parte di una penale aggiuntiva particolarmente onerosa per il caso di recesso - Frode alla legge - Configurabilità - Conseguenze - Nullità.

 

In tema di contratto di agenzia, l'art. 1750, comma 4, c.c., nel porre la regola inderogabile secondo cui i termini di preavviso devono essere gli stessi per le due parti del rapporto, esprime un precetto materiale che vieta pattuizioni che alterino la parità delle parti in materia di recesso, con la conseguenza che è nullo per frode alla legge (art. 1344 c.c.) il patto che contempli, in aggiunta all'obbligo di pagare l'indennità di mancato preavviso, una clausola penale che, in quanto eccessivamente onerosa, incida in maniera significativa sulla normale facoltà di recedere di una delle parti, limitandola fortemente.

Corte di Cassazione, Sez. L -, Ordinanza n. 24478 del 10/09/2021 (Rv. 662262 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1344, Cod_Civ_art_1750

 

Corte

Cassazione

24478

2021