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Sostituzione della consegna con l'obbligazione della prestazione della caparra – Cass. n. 21506/2021

Contratti in genere - caparra – confirmatoria - Natura reale - Conseguenze - Differimento consensuale della dazione - Ammissibilità - Sostituzione della consegna con l'obbligazione della prestazione della caparra - Inammissibilità - Fondamento.

 

Il patto con cui si stabilisca la corresponsione di quantità determinata di cose fungibili, per il caso dell'inadempimento delle obbligazioni nascenti da un diverso negozio ad esso collegato (cd. contratto principale), allo scopo di rafforzarne il vincolo, ha natura reale e, come tale, è improduttivo di effetti giuridici, ove non si perfezioni con la consegna di tali cose; ciò, tuttavia, non esclude che le parti, nell'ambito della loro autonomia negoziale, possano differire la dazione della caparra, in tutto o in parte, ad un momento successivo alla conclusione del contratto, come previsto dall'art. 1385, comma 1 c.c., purché anteriore alla scadenza delle obbligazioni pattuite, mentre non è consentito escludere la natura reale del patto accessorio, attribuendo all'obbligazione della prestazione della caparra gli effetti che l'art. 1385, comma 2 c.c. ricollega, al contrario, alla sua consegna.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 21506 del 27/07/2021 (Rv. 662110 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1385, Cod_Civ_art_1322

 

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Cassazione

21506

2021