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Contratto a favore di terzi – Cass. n. 15442/2021

Contratti in genere - contratto a favore di terzi - Nozione.

 

Requisiti imprescindibili per configurare un contratto a favore del terzo sono, oltre all'accordo esplicito tra promittente e stipulante, l'indicazione del terzo beneficiario, essendo all'uopo sufficiente la sua determinabilità, nonché l'accettazione, da parte di quest'ultimo ed anche per "facta concludenza", dell'attribuzione in proprio favore.

Corte Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 15442 del 03/06/2021 (Rv. 661478 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1411

 

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