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Errore sul valore reale delle azioni – Cass. n. 17053/2021

Contratti in genere - Vendita - oggetto della vendita - invalidità - annullabilità del contratto - per vizi del consenso (della volontà) - errore (rilevanza) - essenziale - Compravendita azioni società - Errore sul valore reale delle azioni - Rilevanza - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

 

In tema di compravendita delle azioni di una società, che si assume stipulata ad un prezzo non corrispondente al loro effettivo valore, senza che il venditore abbia prestato alcuna garanzia in ordine alla situazione patrimoniale della società stessa, il valore economico dell'azione non rientra tra le qualità di cui all'art. 1429, n. 2, c.c., relativo all'errore essenziale, essendo la determinazione del prezzo delle azioni rimessa alla libera volontà delle parti. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha considerato priva di rilievo la circostanza che il valore delle azioni, oggetto della cessione, fosse inferiore al corrispettivo pattuito, a causa dell'esistenza di debiti non dichiarati nel bilancio pubblicato).

Corte Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 17053 del 16/06/2021 (Rv. 661663 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1428, Cod_Civ_art_1429, Cod_Civ_art_1470, Cod_Civ_art_1497, Cod_Civ_art_2423

 

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2021