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Plurime obbligazioni pecuniarie relative a rapporto contrattuale complesso – Cass. n. 14143/2021

Contratti in genere - effetti del contratto - esecuzione di buona fede - Plurime obbligazioni pecuniarie relative a rapporto contrattuale complesso - Rapporto di durata - Pretese creditorie conseguenti - Possibilità di frazionamento giudiziale - Limiti.

In tema di frazionamento del credito, il principio in base al quale i diritti di credito che, oltre a fare capo ad un medesimo rapporto di durata tra le stesse parti, sono anche in proiezione iscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o comunque fondati sul medesimo fatto costitutivo, non possono essere azionati in separati giudizi, a meno che il creditore non risulti titolare di un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata, deve essere inteso con la duplice specificazione per cui: a) l'espressione "medesimo rapporto di durata" va letta in senso storico/fenomenologico, con conseguente attribuzione ad essa del significato di relazione di fatto realizzatasi tra le parti nella concreta vicenda da cui deriva la controversia; b) nell'espressione "medesimo fatto costitutivo", l'aggettivo "medesimo" va inteso come sinonimo di "analogo" e non di "identico".

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 14143 del 24/05/2021 (Rv. 661293 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1375, Cod_Civ_art_2909, Cod_Proc_Civ_art_034, Cod_Proc_Civ_art_100