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Costituzione negoziale di servitù di passaggio – Cass. n. 21858/2020

Contratti in genere – interpretazione - Costituzione negoziale di servitù di passaggio - A carico di un bene immobile in proprietà comune e a favore di altro bene immobile in proprietà esclusiva di uno dei comproprietari del primo - Interpretazione delle clausole contrattuali - Accertamento della volontà delle parti - Necessità - Volontà del notaio rogante - Irrilevanza. Servitù' - prediali - costituzione del diritto - delle servitù' volontarie - costituzione negoziale - In genere.

In tema di interpretazione dei contratti, per configurare la costituzione di una servitù di passaggio a carico di un bene immobile in proprietà comune e a favore di altro bene immobile in proprietà esclusiva di uno dei comproprietari del primo, è necessario svolgere una indagine in concreto per verificare se l'esercizio del diritto sul fondo servente da parte del contitolare dello stesso rientri o meno nei limiti delle prerogative del comproprietario, perché solo quando tale limite è superato è possibile configurare un diritto "in re aliena"; a tal fine è irrilevante che le clausole contrattuali siano state redatte da un tecnico del diritto, quale è il notaio rogante, dovendo tale interpretazione essere condotta tenendo in considerazione la volontà delle parti.

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 21858 del 09/10/2020 (Rv. 659376 - 02)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1362, Cod_Civ_art_1102, Cod_Civ_art_1058, Cod_Civ_art_1063

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