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Contratti in genere - requisiti (elementi del contratto) - forma - scritta – Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 9139 del 19/05/2020 (Rv. 657636 - 01)

"Pactum fiduciae" - Oggetto - Trasferimento di quote societarie - Forma scritta "ad substantiam" o "ad probationem" - Necessità - Esclusione - Fondamento.

Il "pactum fiduciae" che abbia ad oggetto il trasferimento di quote societarie non richiede la forma scritta "ad substantiam" o "ad probationem", perché tale patto deve essere equiparato al contratto preliminare, per il quale l'art. 1351 c.c. prescrive la stessa forma del contratto definitivo, e la cessione di quote è un negozio che non richiede alcuna forma particolare, neppure nel caso in cui la società sia proprietaria di beni immobili.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 9139 del 19/05/2020 (Rv. 657636 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1351, Cod_Civ_art_1350