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Contratti in genere - effetti del contratto - esecuzione di buona fede - Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 1888 del 28/01/2020 (Rv. 656694 - 01)

Ritardo nell'esercizio del diritto - Successiva attivazione del titolare - Violazione della buona fede - Esclusione - Limiti - Fattispecie in tema di impugnazione del licenziamento.

Il mero ritardo nell'esercizio del diritto, pur imputabile al titolare ed idoneo a far ritenere al debitore che il diritto non sarà più esercitato, non costituisce violazione della buona fede e non può essere causa di esclusione della tutela giudiziaria, salvo che dal ritardo possa desumersi una rinunzia tacita. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto tempestiva, e non contraria alla buona fede, l'impugnazione giudiziale di licenziamento proposta due giorni prima della scadenza del termine di prescrizione quinquennale).

Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 1888 del 28/01/2020 (Rv. 656694 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1375, Cod_Civ_art_1175, Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_1453, Cod_Civ_art_1442

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ESECUZIONE DI BUONA FEDE