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Contratti in genere - invalidita' - annullabilita' del contratto - per vizi del consenso (della volonta') - errore (rilevanza) - riconoscibile - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 31078 del 28/11/2019 (Rv. 655978 - 02)

Parificazione dell'astratta riconoscibilità dell'errore in concreto alla effettiva conoscenza della controparte - Sussistenza - Valutazione del giudice di merito - Sindacato in sede di legittimità - Limiti.

La rilevanza dell'errore, come causa di annullamento del negozio, è caratterizzata dal duplice profilo della sua essenzialità e della riconoscibilità, intesa, quest'ultima, come capacità di rilevazione di esso da parte di una persona di media diligenza, in relazione sia alle circostanze del contratto che alle qualità dei contraenti. A tale riconoscibilità è legittimamente assimilabile, "quoad effectum", la concreta ed effettiva conoscenza dell'errore da parte dell'altro contraente, attesa la "ratio" della norma di cui all'art. 1431 c.c., volta a tutelare il solo affidamento incolpevole del destinatario della dichiarazione negoziale viziata nel processo formativo della sottostante determinazione volitiva, e la relativa valutazione del giudice di merito si risolve in un apprezzamento di fatto che, se adeguatamente e correttamente motivato, è incensurabile in sede di legittimità.

Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 31078 del 28/11/2019 (Rv. 655978 - 02)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1427, Cod_Civ_art_1428, Cod_Civ_art_1429, Cod_Civ_art_1431, Cod_Proc_Civ_art_360_1

ANNULlABILITA' DEL CONTRATTO

CONTRATTI