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Esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il contratto - Cass. Ord. 16068/2019

Contratti in genere - contratto preliminare (compromesso) (nozione, caratteri, distinzione) - esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il contratto - Certificato di destinazione urbanistica - Condizione dell'azione - Configurabilità - Conseguenze - Allegazione e produzione del documento anche nel corso del giudizio di appello e sino al momento della decisione - Sottrazione alle preclusioni - Configurabilità - Sussistenza - Mancanza della dichiarazione - Rilevabilità d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio - Sussistenza.

In tema di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto di compravendita di un immobile, il certificato di destinazione urbanistica costituisce una condizione dell'azione e non un presupposto della domanda, potendo, pertanto, intervenire anche in corso di causa nonché nel corso del giudizio d'appello, purché prima della relativa decisione. Ne consegue che l'allegazione e la documentazione della sua esistenza è sottratta alle preclusioni che regolano la normale attività di deduzione e produzione delle parti e la carenza del relativo documento è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.

Corte di Cassazione Sez. 2 - , Ordinanza n. 16068 del 14/06/2019 (Rv. 654230 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2932, Cod_Proc_Civ_art_345