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Contratti in genere - requisiti (elementi del contratto) - forma - scritta - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 10846 del 18/04/2019 (Rv. 653567 - 01)

"ad substantiam" - trasferimenti immobiliari - Atto scritto diretto alla manifestazione della volontà contrattuale - Necessità - Dichiarazione di quietanza - Integrazione del requisito formale – Esclusione

Nei contratti aventi ad oggetto il trasferimento di beni immobili, ad integrare l'atto scritto, richiesto "ad substantiam", non è sufficiente un qualsiasi documento, ma occorre che questo contenga la manifestazione di volontà di concludere il contratto e sia posto in essere dalle parti al fine specifico di esprimere tale volontà. Ne consegue che non vale ad integrare la necessaria forma scritta una dichiarazione di quietanza, la quale dà la prova dell'avvenuto pagamento, ma non pone in essere il contratto, presupponendone, invece, l'esistenza.

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 10846 del 18/04/2019 (Rv. 653567 - 01)

Cod_Civ_art_1199, Cod_Civ_art_1350

REQUISITI

ELEMENTI DEL CONTRATTO

CONTRATTI