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Autonomia contrattuale in genere - contratto autonomo di garanzia - garante

Contratti in genere - autonomia contrattuale - in genere - contratto autonomo di garanzia - garante - opponibilità al creditore delle eccezioni fondate sul rapporto principale - esclusione - limiti - opponibilità al creditore delle eccezioni fondate sul rapporto di garanzia - ammissibilità – conseguenze - fidejussione - in genere (nozione, caratteri, distinzioni) - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 31956 del 11/12/2018

In tema di contratto autonomo di garanzia, in ragione dell'assenza dell'accessorietà propria della fideiussione, il garante non può opporre eccezioni riguardanti il rapporto principale, salva l'esperibilità del rimedio generale dell'"exceptio doli", potendo però sollevare nei confronti del creditore eccezioni fondate sul contratto di garanzia; sicché, se la garanzia viene prestata esclusivamente in rapporto all'adempimento dovuto da un determinato soggetto, ove questi venga liberato (mediante una novazione soggettiva o altra vicenda sopravvenuta), il garante può sollevare nei confronti del creditore l'eccezione di estinzione della garanzia.

Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 31956 del 11/12/2018