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Responsabilità verso i terzi per fatto del promotore finanziario

Contratti di borsa - in genere - intermediari finanziari - responsabilità verso i terzi per fatto del promotore finanziario - nesso di occasionalità necessaria - condizione necessaria e sufficiente - anomalie nella condotta del risparmiatore - interruzione - condizioni – onere della prova – fattispecie - responsabilità civile - padroni, committenti e imprenditori - in genere. Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 25374 del 12/10/2018

>>> In tema di contratti di intermediazione finanziaria, la responsabilità dell'intermediario ai sensi dell'art. 31, comma 3,del d.lgs. n. 58 del 1998, per i danni arrecati ai terzi dai propri promotori finanziari, deve essere esclusa ove il danneggiato ponga in essere una condotta agevolatrice che presenti connotati di anomalia, vale a dire, se non di collusione, quanto meno di consapevole acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sul promotore, verificandosi in tal caso l'interruzione del nesso di occasionalità necessaria tra il fatto produttivo di danno e l'esercizio delle mansioni cui il promotore finanziario sia adibito, costituente condizione necessaria e sufficiente della responsabilità oggettiva del preponente. Incombe sull'investitore l'onere di provare l'illiceità della condotta del promotore, mentre spetta all'intermediario quello di dimostrare che l'illecito sia stato consapevolmente agevolato dall'investitore. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto l'estraneità dell'intermediario rispetto alla condotta illecita posta in essere dal proprio promotore finanziario ai danni di risparmiatori che avevano consegnato direttamente al promotore, loro congiunto, rilevanti somme senza chiedere copia del contratto di gestione sottoscritto dall'intermediario e senza verificare personalmente, presso la sede di quest'ultimo,l'esistenza di un conto di gestione e delle specifiche operazioni finanziarie all'origine dei profitti riportati nei prospetti contabili ricevuti direttamente dal promotore e da questi falsificati).

Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 25374 del 12/10/2018