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Contratti in genere - requisiti (elementi del contratto) - accordo delle parti - conclusione del contratto - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 14006 del 06/06/2017

Atti preparatori o raggiungimento intesa del contratto - Volontà delle parti - Interpretazione - Criteri legali - Applicabilità - Fondamento - Valutazione del comportamento complessivo comune delle parti e delle clausole negoziali - Necessità - Incensurabilità in sede di legittimità - Limiti - Fattispecie.

Costituisce accertamento riservato al giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità se non per vizio di motivazione, valutare se l’intesa raggiunta dai contraenti abbia ad oggetto un regolamento definitivo del rapporto ovvero un documento con funzione meramente preparatoria di un futuro negozio, e, nel compiere tale verifica, il giudice può fare ricorso ai criteri dettati dagli artt. 1362 e ss. c.c. per ricostruire la volontà delle parti, tenendo conto sia del loro comune comportamento, anche successivo, sia della disciplina complessiva dalle stesse dettata. (Nella specie, la S.C., nel confermare la sentenza impugnata, ha rimarcato la mancanza di una descrizione analitica dei tempi e delle modalità di esecuzione della prestazione e di pagamento del corrispettivo, nonché di espressioni idonee ad evidenziare, in modo univoco, il sorgere del reciproco sinallagma contrattuale, ritenendo irrilevante la mera sottoscrizione del preventivo da parte del committente, non accompagnata da alcuna espressione da cui potesse desumersi l’assunzione di una vera e propria obbligazione).

Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 14006 del 06/06/2017

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CONTRATTI