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Contratti in genere - scioglimento del contratto - risoluzione del contratto - per inadempimento - rapporto tra domanda di adempimento e domanda di risoluzione - imputabilita' dell'inadempimento, colpa o dolo - effetti della risoluzione - Sez. 2 , Sentenz

Risoluzione del contratto preliminare per inadempimento del promissario acquirente - Conseguenze per il promissario acquirente detentore della cosa promessa - Obbligo di restituire la cosa e i frutti - Sussistenza - Fondamento.

Vendita - promessa di vendita In genere.

L'efficacia retroattiva della risoluzione, per inadempimento, di un contratto preliminare comporta l'insorgenza, a carico di ciascun contraente, dell'obbligo di restituire le prestazioni ricevute, rimaste prive di causa, secondo i principi sulla ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c., e, pertanto, implica che il promissario acquirente che abbia ottenuto la consegna e la detenzione anticipate del bene promesso in vendita debba non solo restituirlo al promittente alienante, ma altresì corrispondere a quest'ultimo i frutti per l'anticipato godimento dello stesso.

Sez. 2 , Sentenza n. 6575 del 14/03/2017

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

CONTRATTI