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Contratti in genere - interpretazione - conservazione del contratto – Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 19994 del 07/10/2004

Sussidiarietà del criterio - Utilizzabilità - Condizioni - Limiti - Fattispecie.

In tema di interpretazione del contratto, il criterio ermeneutico contenuto nell'art. 1367 cod. civ. - secondo il quale, nel dubbio, il contratto o le singole clausole devono interpretarsi nel senso in cui possono avere qualche effetto, anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno - va inteso non già nel senso che è sufficiente il conseguimento di qualsiasi effetto utile per una clausola, per legittimarne una qualsivoglia interpretazione pur contraria alle locuzioni impiegate dai contraenti, ma che, nei casi dubbi, tra possibili interpretazioni, deve tenersi conto degli inconvenienti cui può portare una (o più) di esse e perciò evitando di adottare una soluzione che la renda improduttiva di effetti. Ne consegue che detto criterio - sussidiario rispetto al principale criterio di cui all'art. 1362, primo comma, cod. civ. - condivide il limite comune agli altri criteri sussidiari, secondo cui la conservazione del contratto, cui esso è rivolto, non può essere autorizzata attraverso una interpretazione sostitutiva della volontà delle parti, dovendo in tal caso il giudice evitarla e dichiarare, ove ne ricorrano gli estremi, la nullità del contratto. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza della Corte d'Appello che - in tema di arbitrato ed in presenza di una clausola compromissoria secondo cui il terzo arbitro avrebbe dovuto essere designato da un ente denominato "Collegio degli Ingegneri e degli Architetti", mai esistito o comunque esistito come Collegio regionale degli Ingegneri e degli Architetti, non più operante al tempo della costituzione del collegio arbitrale - aveva ritenuto legittimo il ricorso ad un architetto designato dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Architetti di Trapani, invocando l'art. 1367 cod. civ.).

Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 19994 del 07/10/2004