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Contratti in genere - requisiti (elementi del contratto) - accordo delle parti – condizioni generali di contratto - necessità di specifica approvazione scritta - clausole vessatorie od onerose – Corte Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 18525 del 03/09/2007

Contratto per il quale non è richiesta la forma scritta "ad substantiam" contenente una clausola vessatoria - Necessità di forma scritta per l'intero contratto - Esclusione - Obbligo della scrittura limitato alla clausola vessatoria - Sufficienza - Requisito della specifica approvazione per iscritto di cui all'art. 1341 cod. civ. - Integrale enunciazione della clausola - Necessità - Esclusione - Richiamo della clausola nella sola forma numerica e/o di titolo - Sufficienza - Fattispecie in tema di contratto di assicurazione.

Nel caso di contratto per il quale non sia prescritta la forma scritta, l'obbligo della specifica approvazione scritta di cui all'art. 1341 cod. civ., rimane limitato alla sola clausola vessatoria e può dirsi soddisfatto anche attraverso la sottoscrizione apposta dopo il richiamo, che può essere espresso nella sola forma numerica e/o di titolo, alla clausola in questione, in quanto tale richiamo permette al sottoscrittore di conoscerne il contenuto (fattispecie relativa a contratto assicurativo contenente una clausola compromissoria ed una deroga alla competenza territoriale, recante una sola sottoscrizione in calce allo specchietto riepilogativo intitolato "approvazione espressa". La S.C., rilevato che secondo l'art. 1888 cod. civ. il contratto assicurativo deve rivestire la forma scritta "ad probationem" e che nella specie non era in discussione la sua esistenza, ha ritenuto valida la sottoscrizione).

Corte Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 18525 del 03/09/2007