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Contratti in genere - requisiti (elementi del contratto) - forma - scritta - "ad substantiam" - in genere - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 7543 del 15/04/2016

Documento firmato da una sola parte - Sufficienza - Condizioni - Successiva adesione del contraente non firmatario - Requisiti - Revoca del proponente - Ammissibilità - Forma e limiti - Fattispecie.

In tema di contratti soggetti alla forma scritta "ad substantiam" (nella specie, preliminare di vendita immobiliare), l'operatività del principio secondo cui il perfezionarsi del negozio può avvenire anche in base ad un documento firmato da una sola parte, ove risulti una successiva adesione, anche implicita, del contraente non firmatario, contenuta in atto scritto diretto alla controparte, presuppone che detto documento abbia tutti i requisiti necessari ad integrare una volontà contrattuale, ivi compresa l'individuazione o quantomeno l'individuabilità del destinatario della dichiarazione, e che, inoltre, tale volontà non sia stata revocata dal proponente (come nella specie, con il ritiro del duplice originale della scheda contrattuale) prima che lo stesso abbia avuto notizia, anche in forma verbale o "per facta concludentia", purché in modo idoneo a giungere a conoscenza dell'altra parte, dell'accettazione della controparte.

Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 7543 del 15/04/2016