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Contratti in genere - invalidità - annullabilità del contratto - per incapacità - Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 10329 del 19/05/2016

Giudicato formatosi sull'insussistenza dell'incapacità di intendere e di volere - Opponibilità nel successivo giudizio di nullità contrattuale per effetto di circonvenzione di incapace - Esclusione - Fondamento.

In tema di invalidità negoziali, il giudicato formatosi sull'insussistenza dell'incapacità naturale richiesta per l'annullamento contrattuale ex art. 428 c.c. è inopponibile nel giudizio volto a far dichiarare la nullità del medesimo contratto per circonvenzione di incapace, atteso che, mentre l'art. 428 c.c. richiede l'accertamento di una condizione espressamente qualificata di incapacità di intendere e di volere, ai fini dell'art. 643 c.p. è, invece, sufficiente che l'autore dell'atto versi in una situazione soggettiva di fragilità psichica derivante dall'età, dall'insorgenza o dall'aggravamento di una patologia neurologica o psichiatrica anche connessa a tali fattori o dovuta ad anomale dinamiche relazionali che consenta all'altrui opera di suggestione ed induzione di deprivare il personale potere di autodeterminazione, di critica e di giudizio.

Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 10329 del 19/05/2016

ANNULLABILITA' DEL CONTRATTO

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