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Contratti in genere - requisiti (elementi del contratto) - accordo delle parti - conclusione del contratto - proposta - revoca della proposta – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 7543 del 15/04/2016

Perfezionamento - Momento della spedizione - Eventuale posteriorità della notizia rispetto alla conoscenza dell'accettazione da parte del proponente - Irrilevanza - Affidamento dell'accettante - Tutela - Indennizzo.

L'art. 1328, comma 1, c.c., il quale prevede che la proposta contrattuale può essere revocata finché il contratto non sia concluso, va inteso, in correlazione con la diversa disciplina dettata per la revoca dell'accettazione dal comma 2, nonché tenendo conto del carattere recettizio di entrambi gli atti, nel senso che la revoca si perfeziona quando sia spedita all'indirizzo dell'accettante, prima che l'accettazione sia giunta a conoscenza del proponente, mentre resta irrilevante che l'accettante ne abbia notizia in un momento successivo a quello in cui l'accettazione sia giunta a conoscenza del preponente, restando tutelato l'affidamento dell'accettante, in tale evenienza, dalla previsione di un indennizzo a carico del proponente per le spese e le eventuali perdite subite per l'iniziata esecuzione del contratto.

Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 7543 del 15/04/2016