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Contratti in genere - scioglimento del contratto - risoluzione del contratto - per inadempimento - clausola risolutiva espressa – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 25743 del 15/11/2013

Pronuncia dichiarativa - Art. 282 cod. proc. civ. - Applicazione - Esclusione - Conseguenze rispetto al contratto di locazione - Obbligo del conduttore di corrispondere il canone fino al passaggio in giudicato della sentenza - Necessità.

L'azione di accertamento dell'avvenuta risoluzione del contratto per effetto d'una clausola risolutiva espressa, ex art. 1456 cod. civ., tende ad una pronuncia dichiarativa, perché implica l'accertamento dell'inadempienza, con la conseguenza che non ha l'idoneità, con riferimento all'art. 282 cod. proc. civ., all'efficacia anticipata rispetto al momento del passaggio in giudicato; pertanto fino al momento della definitività della sentenza di accertamento - che in quanto tale deve acquisire quel grado di stabilità che si identifica con il giudicato - il rapporto contrattuale permane e con esso, nel caso di contratto a prestazioni corrispettive, qual è quello di locazione, l'obbligo del conduttore di continuare a corrispondere il canone.

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 25743 del 15/11/2013