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Contratti in genere - scioglimento del contratto - risoluzione del contratto - per inadempimento - diffida ad adempiere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 9317 del 09/05/2016

Scadenza del termine indicato nella diffida - Successiva rinuncia dell'avente diritto ad avvalersi dell'effetto risolutivo - Ammissibilità.

Il contraente che abbia intimato diffida ad adempiere, dichiarando espressamente che allo spirare del termine fissato, il contratto sarà risolto di diritto, può rinunciare, anche dopo la scadenza nel termine indicato nella stessa e anche attraverso comportamenti concludenti, alla diffida ed al suo effetto risolutivo.

Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 9317 del 09/05/2016

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

CONTRATTI