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Contratti in genere - caparra - confirmatoria – Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 409 del 13/01/2012

Recesso - Legittimità - Condizioni - Inadempimento di non scarsa importanza - Necessità - Valutazione da parte del giudice dell'incidenza sull'economia complessiva del contratto - Criteri.

Ai fini della legittimità del recesso di cui all'art. 1385 cod. civ., come in materia di risoluzione contrattuale, non è sufficiente l'inadempimento, ma occorre anche la verifica circa la non scarsa importanza prevista dall'art. 1455 cod. civ., dovendo il giudice tenere conto dell'effettiva incidenza dell'inadempimento sul sinallagma contrattuale e verificare se, in considerazione della mancata o ritardata esecuzione della prestazione, sia da escludere per la controparte l'utilità del contratto alla stregua dell'economia complessiva del medesimo.

Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 409 del 13/01/2012

CAPARRA CONFIRMATORIA

CONTRATTI