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Contratti in genere - scioglimento del contratto - risoluzione del contratto - per inadempimento - diffida ad adempiere – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 6891 del 01/04/2005

Scadenza del termine indicato nella diffida - Successiva rinuncia dell'avente diritto ad avvalersi dell'effetto risolutivo - Desumibilità anche da comportamenti concludenti - Fattispecie.

In virtù del principio di autonomia che regola i rapporti di diritto privato, il contraente che abbia inviato alla controparte diffida ad adempiere ex art. 1454 cod.civ. può sempre, anche dopo la scadenza del termine fissato per l'adempimento, rinunziare alla risoluzione di diritto, con rinunzia che può essere esplicita,ovvero anche implicita e risultante da atti univoci, dai quali sia possibile desumere che il contraente,che in un primo tempo si è avvalso della possibilità di risoluzione di diritto su indicata, abbia successivamente ritenuto più conforme ai propri interessi procedere all'esecuzione. (Nella specie, la Corte Cass. ha confermato la sentenza di merito che, sulla base di una esauriente e corretta valutazione del quadro probatorio documentale e testimoniale, aveva ritenuto sussistente una rinuncia implicita all'intervenuta risoluzione di diritto).

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 6891 del 01/04/2005