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contratti in genere - simulazione - interposizione di persona - fittizia – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 15955 del 07/07/2009

Compravendita - Azione di simulazione relativa - Interposizione fittizia del compratore - Litisconsorzio necessario del venditore - Condizioni - Limiti. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 15955 del 07/07/2009

Nella simulazione relativa della compravendita per interposizione fittizia dell'acquirente, non è indispensabile la presenza in giudizio del venditore, in qualità di litisconsorte necessario nella controversia promossa dal terzo creditore nei confronti dell'acquirente dissimulato e dell'acquirente interposto, ove il contratto sia stato integralmente eseguito nei confronti del venditore medesimo e sia, conseguentemente, escluso ogni suo interesse a conservare quale contraente la persona interposta, anziché la persona reale, partecipe effettiva del negozio.

Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 15955 del 07/07/2009