Skip to main content

contratti in genere - simulazione - prova - testimoniale – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 4901 del 02/03/2007

Pattuizione di celare parte del prezzo - Rapporti tra le parti - Prova testimoniale - Ammissibilità. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 4901 del 02/03/2007

Nell'ipotesi di simulazione relativa parziale, il contratto conserva inalterati i suoi elementi, ad eccezione di quello interessato dalla simulazione, con la conseguenza che, non essendo il contratto nullo nè annullabile, ma soltanto inefficace tra le parti, gli elementi negoziali interessati dalla simulazione possono essere sostituiti o integrati con quelli effettivamente voluti dai contraenti. Pertanto, la prova per testimoni della pattuizione di celare una parte del canone di un contratto di locazione non incontra fra le parti i limiti dettati dall'art. 1417 cod. civ. ,nè contrasta col divieto posto dall'art. 2722 cod. civ., in quanto una tale pattuizione non può essere equiparata, per mancanza di una propria autonomia strutturale o funzionale, all'ipotesi di dissimulazione del contratto, sicché la prova relativa ha scopo e natura semplicemente integrativa e può a tale stregua risultare anche da deposizioni testimoniali o presunzioni.

Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 4901 del 02/03/2007

SIMULAZIONE

CONTRATTI