Skip to main content

Inadempimento del terzo obbligato – Cass. n. 27449/2022

Conto corrente (contratto di) - effetti dell'annotazione in conto - crediti verso terzi - Assegno circolare - Accredito salvo buon fine - Art. 1829 c.c. - Applicabilità - Inadempimento del terzo obbligato - Successivo storno - Legittimità.

 

In tema di assegno circolare, la clausola "salvo buon fine" o "salvo incasso" costituisce condizione sospensiva del trasferimento di proprietà delle somme portate dal titolo, in attesa che l'incarico conferito alla banca per la realizzazione del credito sia adempiuto con l'effettivo pagamento dell'importo, sicché qualora per l'avvenuto fallimento degli ordinatari la banca emittente non dia seguito al pagamento, la banca negoziatrice, nel restituire il titolo di credito al correntista, ha il diritto di eseguire un'operazione di storno, per il cui tramite l'ammontare indicato dall'assegno viene posto contabilmente a debito del cliente.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 27449 del 20/09/2022 (Rv. 665883 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1829

 

Corte

Cassazione

27449

2022