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Società partecipante ad un consorzio - Cass. 13360/2019

Società partecipante ad un consorzio - Integrale ribaltamento dei ricavi e dei costi del consorzio ai consorziati - Obbligo - Fondamento - Conseguenti obblighi di fatturazione.

Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) - obblighi dei contribuenti - registrazione delle fatture .

Il consorzio costituito per gli scopi previsti dall'art. 2602 c.c., non potendo avere per sé alcun vantaggio, in quanto lo stesso, al pari dell’eventuale svantaggio, appartiene unicamente e solo alle imprese consorziate, ha l'obbligo di ribaltare sulle stesse, secondo i criteri di legge o quelli legittimamente fissati dallo statuto, se non elusivi della causa consortile e delle relative norme fiscali, tutte le operazioni economiche realizzate da una o più imprese consorziate, oppure dallo stesso consorzio con strutture proprie o con impiego di imprese terze, sicché le singole consorziate sono tenute ad emettere fattura - ai fini IVA - nei confronti del consorzio in proporzione della quota consortile, per il ribaltamento dei proventi delle commesse ad essa attribuiti, nonché autofattura, in proporzione della quota consortile, per il ribaltamento dei relativi costi.

Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 13360 del 17/05/2019 (Rv. 653867 - 01)

Riferimenti normativi: 

Cod. Civ. art. 2602 – Nozione e norme applicabili