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Richiesta di remissione alla CGUE della questione – Cass. n. 39421/2021

Comunità europea - giudice nazionale - rimessione degli atti - in genere - Risarcimento del danno da tardiva attuazione direttive europee in tema di compenso ai medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari - Richiesta di remissione alla CGUE della questione della data di decorrenza del termine di prescrizione di tale diritto - Manifesta infondatezza - Fondamento.

 

In tema di risarcimento del danno derivante da tardiva ed incompleta attuazione delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE concernenti il compenso spettante ai medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari, è manifestamente infondata la richiesta di rimessione alla Corte di giustizia dell’Unione europea della questione se il termine di prescrizione del diritto al risarcimento debba decorrere non dall'entrata in vigore della l. n. 370 del 1999 (vale a dire, dal 19 ottobre 1999), ma dalla successiva data in cui la giurisprudenza di legittimità ha individuato con certezza il soggetto passivamente legittimato ed il giudice interno munito di giurisdizione in ordine alla relativa domanda; infatti, anche prima di tale data non vi erano dubbi sulla legittimazione passiva dello Stato e, comunque, qualsiasi controversia in materia di giurisdizione poteva essere risolta mediante lo strumento del regolamento di giurisdizione.

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 39421 del 13/12/2021 (Rv. 663576 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2935, Cod_Civ_art_2946

 

Corte

Cassazione

39421

2021