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Aiuti di Stato erogati ex art. 5 sexies d.l. n. 282 del 2002 - Cass. n. 26477/2020

Comunita' europea - comunita' economica europea - istituzioni - commissione - Aiuti di Stato erogati ex art. 5 sexies d.l. n. 282 del 2002 - Attestazione ex art. 24, comma 2, l. n. 29 del 2006 - Obbligo di presentazione - Portata – Fattispecie - tributi (in generale) - esenzioni ed agevolazioni (benefici).

In tema di recupero di aiuti di Stato erogati ex art. 5-sexies del d.l. n. 282 del 2002, l'attestazione contenente gli elementi necessari per individuare l'aiuto fruito, che il beneficiario deve presentare ai sensi dell'art. 24, comma 2, della l. n. 29 del 2006, prescinde dal fatto che il beneficiario abbia il diritto di trattenere l'aiuto o debba, invece, restituirlo in tutto o in parte, come depone la previsione dell'obbligo della sua presentazione anche in caso di autoliquidazione negativa; pertanto, la sua omessa presentazione soggiace sempre alla sanzione di cui all'art. 11 del d.lgs. n. 471 del 1997, restando irrilevante quanto previsto dall'art. 10, comma 2, st.contr., che esclude l'applicazione delle sanzioni nella diversa ipotesi in cui il contribuente si sia conformato alle indicazioni dell'Amministrazione finanziaria. (Fattispecie in cui l'aiuto erogato, espressamente sottoposto dalla legge nazionale alla condizione sospensiva della sua approvazione da parte dell'Unione europea, era stato successivamente dichiarato illegittimo dalla Commissione europea).

Corte di Cassazione, Sez. 5, Ordinanza n. 26477 del 20/11/2020 (Rv. 659506 - 01)

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