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Condotta diffamatoria compiuta senza l'uso di mezzi di comunicazione di massa – Cass. n. 17585/2022

Competenza civile - competenza per territorio - diritti di obbligazione - foro facoltativo - in genere - Diffusione di affermazioni diffamatorie senza l'uso di mezzi di comunicazione di massa - Risarcimento del danno - Competenza territoriale - Individuazione - Luogo di verificazione dell'evento dannoso - Fattispecie.

 

In caso di condotta diffamatoria, anche se compiuta senza l'uso di mezzi di comunicazione di massa, sussiste, con riguardo alla causa di risarcimento dei danni, alternatività di fori, poiché il foro di commissione dell'illecito (cd. "forum commissi delicti") concorre con quelli generali di cui agli artt. 18, 19 e 20 c.p.c., per evidente ricorrenza del presupposto di agevolare la tutela del soggetto leso, consentendogli di incardinare il giudizio nel luogo in cui il danno ha avuto, ragionevolmente, la sua massima diffusione. (In applicazione del principio, la S.C. ha affermato la competenza del Tribunale del luogo di presumibile massima diffusione del danno - in quanto residenza da decenni e, per lungo tempo, luogo di lavoro dell'attore - che era stato richiesto per l'attribuzione, in un processo civile, di una condotta estorsiva, individuata come attività diffamatoria).

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 17858 del 01/06/2022 (Rv. 665060 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_018, Cod_Proc_Civ_art_019, Cod_Proc_Civ_art_020

 

Corte

Cassazione

17858

2022