Skip to main content

Cessione del credito relativa a canoni di locazione – Cass. n. 15229/2021

Competenza civile - competenza per territorio - Obbligazioni in genere - cessione dei crediti in genere - diritti di obbligazione - foro facoltativo - luogo dell'adempimento - Cessione del credito - Conseguenze - Controversia tra ceduto e cessionario - Individuazione del giudice competente - Applicazione delle regole di cui all'art. 413 c.p.c. - Necessità - Domicilio del cessionario - Rilevanza ai fini della determinazione della competenza per territorio - Condizioni.

 

La cessione del credito relativa a canoni di locazione determina un mutamento del soggetto creditore, ma non incide sul criterio del "forum contractus" e cioè sulla eventuale competenza stabilita dalla legge per le controversie che abbiano ad oggetto il credito ceduto, il quale si trasferisce con tutte le sue caratteristiche (nella specie, la competenza per le controversie di lavoro prevista dall'art. 413 c.p.c.); la cessione può, invece, incidere sul criterio del "forum destinatae solutionis" e radicare la competenza nel luogo in cui ha sede o domicilio il cessionario, ma soltanto nel caso sia stata comunicata al debitore ceduto e sia intervenuta prima della scadenza del credito.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 15229 del 01/06/2021 (Rv. 661667 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_020, Cod_Civ_art_1182, Cod_Civ_art_1260, Cod_Proc_Civ_art_038, Cod_Proc_Civ_art_413

 

corte

cassazione

15229

2021