Competenza civile - competenza per territorio - diritti di obbligazione - foro facoltativo - Incompetenza territoriale - Eccezione - Adesione dell'altra parte - Accordo effettivo fra le parti - Al momento della decisione-Necessità.

L'adesione all'eccezione di incompetenza territoriale proposta dalla controparte presuppone, ai sensi dell'art. 38 c.p.c. che l'accordo fra le parti sussista effettivamente all'atto in cui il giudice provveda, circostanza che va esclusa qualora al momento della decisione, all'udienza in cui l'una parte dichiari di aderire, l'altra contestualmente vi rinunci.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3055 del 09/02/2021 (Rv. 660578 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_038, Cod_Proc_Civ_art_028

obbligazione

incompetenza territoriale

corte

cassazione

3055

2021