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Opposizione a decreto ingiuntivo - Eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall'opponente in controversia in materia di obbligazioni - Cass. n. 14096/2020

Competenza civile - competenza per territorio - Opposizione a decreto ingiuntivo - Eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall'opponente in controversia in materia di obbligazioni - Modalità - Onere di indicazione di tutti i fori concorrenti, sia speciali che generali, compreso quello del domicilio - Necessità - Indicazione della residenza o del domicilio dell'opponente nell'atto introduttivo - Irrilevanza - Fondamento.

In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, ove l'eccezione di incompetenza territoriale sia sollevata dall'opponente persona fisica in controversia in materia di obbligazioni, la contestazione della sussistenza del foro del giudice adito rende necessaria l'indicazione di quello competente con riferimento, oltre che ai fori speciali concorrenti di cui all'art. 20 c.p.c., anche ai fori generali previsti dal precedente art. 18, con riguardo, quindi, sia alla residenza sia al domicilio, poiché quest'ultimo è criterio di collegamento autonomo rispetto a quello della residenza. Peraltro, l'opponente, rivestendo la posizione sostanziale di convenuto, non è esentato dal suddetto onere neppure in caso di indicazione, nel ricorso per decreto ingiuntivo, della sua residenza ovvero del suo domicilio in un luogo non riconducibile alla giurisdizione territoriale del giudice, sia perché, nella prima ipotesi, l'individuazione della residenza non può lasciare presumere la coincidenza con essa del domicilio (atteso che l'art. 163, n 2, c.p.c. prevede l'indicazione alternativa dell'una e dell'altro) sia perché, in entrambe le circostanze, il secondo comma, secondo inciso, dell'art. 38 c.p.c. esclude ogni operatività del principio di ammissione, onerando comunque il convenuto eccipiente di una specifica contestazione, là dove gli impone di indicare il giudice competente e, nell'eventualità di concorrenza di fori, di contestare e menzionare tutti i fori possibilmente concorrenti.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 14096 del 07/07/2020 (Rv. 658508 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_018, Cod_Proc_Civ_art_020, Cod_Proc_Civ_art_038, Cod_Proc_Civ_art_163_1

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14096

2020